COME FUNZIONA IL NUOVO REDDITOMETRO

Nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 4 gennaio 2013 è stato pubblicato il D.M. 24 dicembre 2012, con il quale si stabiliscono le modalità di determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche.

Disinnescare quella che è stata giustamente definita una bomba ad orologeria. Ecco cosa sta cercando di fare in questi giorni l’Agenzia delle Entrate. Nel mese di gennaio abbiamo assistito ad una vera e propria escalation di panico, dovuta alla diffusione di informazioni in merito al funzionamento del redditometro, con il quale da marzo gli uffici procederanno al controllo della veridicità dei redditi dichiarati dal 2009 in poi. Va detto che il panico e l’indignazione generale verso il nuovo strumento accertativo non sono certo stati frutto di una erronea interpretazione delle modalità operative del redditometro. A tal proposito ne ricostruiamo brevemente il funzionamento, alla luce delle recenti novità in materia.

Nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 4 gennaio 2013 è stato pubblicato il D.M. 24 dicembre 2012, con il quale si stabiliscono le modalità di determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche.
Diversamente dal vecchio redditometro, che prendeva in considerazione solo determinati beni indice di capacità contributiva (auto, immobili, imbarcazioni, aeromobili), la nuova versione dello strumento accertativo in oggetto, nel determinare il reddito presunto di un contribuente, considererà tutti i seguenti elementi:

a) le spese di cui l’Amministrazione finanziaria è in possesso, grazie alle banche dati dell’Anagrafe tributaria;
b) le spese medie risultanti dalle indagini ISTAT, (per consultarle seguire il seguente percorso: www.istat.it – Datawarehaouse I.Stat – Condizioni economiche delle famiglie e disuguaglianze – Consumi – Spesa media mensile familiare per tipologia familiare) in particolare la quota parte, attribuita al contribuente, dell’ammontare della spesa media ISTAT riferita ai consumi del nucleo familiare di appartenenza, così determinata:
- la percentuale corrispondente al rapporto tra il reddito complessivo attribuibile al contribuente ed il totale dei redditi attribuibili al nucleo familiare
- la percentuale corrispondente al rapporto tra le spese sostenute dal contribuente ed il totale delle spese dell’intero nucleo familiare, risultanti dalle informazioni presenti nel sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, qualora vi sia assenza di redditi dichiarati dal nucleo familiare.
c) spese riferite a beni e servizi, cui alla tabella A del D.M. 24.12.2012 derivanti da analisi e studi socio-economici, anche di settore;
d) gli incrementi patrimoniali, intesi al netto dei disinvestimenti effettuati nell’anno e dei disinvestimenti netti dei quattro anni precedenti all’acquisto dei beni;
e) la quota di risparmio riscontrata, formatasi nell’anno.

Nella tabella A allegata al D.M. 24.12.2012 sono appunto indicate le spese che rilevano ai fini del redditometro, con annotazione di quelle che vengono valutate sulla sola base degli elementi presenti in anagrafe tributaria, di quelle che possono essere determinate sia mediante tale dato sia tramite il ricorso alle risultanze dell’ISTAT e/o a specifiche analisi di settore, ed infine gli investimenti effettuati.
Per le spese di cui l’Anagrafe tributaria è già a conoscenza, gli uffici attingeranno alle 128 banche dati, non senza difficoltà almeno iniziali. Le diverse banche dati, infatti, presentano ancora problemi strutturali: le informazioni contenute spesso non possono essere intrecciate, in quanto costituite da dati disomogei o immessi ancora in modo manuale all’interno. In queste banche dati sono contenuti, ad esempio, i dati del Pubblico Registro Automobilistico, in generale tutte le informazioni la cui comunicazione è obbligatoria (attraverso spesometro, comunicazione dei contratti di leasing e noleggio, beni concessi in uso ai soci di società, comunicazioni degli intermediari finanziari, etc). Per le voci di spese per le quali gli uffici procederanno ad un confronto tra spese effettivamente sostenute, i cui dati sono disponibili nell’anagrafe tributaria, e il valore medio ISTAT, scelto in base alla tipologia familiare e territoriale, è stabilito che venga considerato il più alto tra questi due valori. Ma l'Agenzia potrà applicare i valori Istat in ogni caso o solo quando sarà a conoscenza che il contribuente ha sostenuto effettivamente quel tipo di spesa? Dal testo del decreto pare che il fisco possa procedere ad un confronto solo quando sia in possesso di elementi che provino che il contribuente abbia effettivamente sostenuto, sotto il profilo quantitativo, quel tipo di spesa. D'altronde, è realistico considerare la diversità dei comportamenti di spesa dei contribuenti: in particolare non per forza tutti i contribuenti sostengono tutte le voci di spesa elencate nella tabella A del D.M. 24/12/2012. Così che sembra vagamente accettabile che i valori Istat debbano trovare applicazione solo quando questi risultino più alti rispetto all'ammontare delle spese, sostenute dal contribuente, e note all’amministrazione.
Una dovuta considerazione per difendersi da un eventuale accertamento è relativa all’utilità di fornire agli uffici, al momento della richiesta di informazioni da parte dell’ufficio o in sede di contraddittorio, la documentazione di determinati tipi di acquisti (per esempio alimentari, abbigliamento, beni e servizi per la casa, cancelleria, libri e giornali). Quando, per queste tipologie di spese, prevalgono i valori Istat, potrebbe essere sostanzialmente inutile produrre scontrini e ricevute, per giustificare che l'importo di spesa effettivamente sostenuto è inferiore: l'Agenzia potrebbe, infatti, semplicemente sostenere che non sono stati prodotti tutti i documenti giustificativi. La spesa rilevata da studi socio-economici varrà solo per imbarcazioni, aeromobili e cavalli.
Vi sono poi due voci di spesa, per le quali valgono soltanto i valori figurativi: si tratta del fitto figurativo (quando il contribuente abita in un’abitazione che non è di sua proprietà o su cui non ha altro diritto reale, né risulta in locazione né data in uso gratuito da familiari, il fisco considererà un valore calcolato moltiplicando il valore del fitto mensile al mq, basato sui dati dell’OMI, cat. A/2 x 75 mq x numero mesi), e dei pasti e consumazioni fuori casa (in questo caso si applica il valore della spesa media Istat). Anche in questo caso, è da ritenere che tali valori figurativi potranno trovare applicazione solo se l'Agenzia avrà elementi (in questo caso non necessariamente quantitativi) che facciano supporre che il contribuente sostenga quel tipo di spese.
Per gli investimenti (beni immobili, beni mobili, polizze assicurative, contributi previdenziali volontari, azioni, quote di partecipazione, conferimenti, obbligazioni, finanziamenti, fondi di investimento, buoni postali fruttiferi, certificati di deposito, conti deposito vincolati, derivati, valuta estera, oggetti d’arte e d’antiquariato, oro, numismatica, filatelia, manutenzioni straordinarie delle unità abitative, donazioni ed erogazioni liberali), l’art. 38 del PDR 600/73 prevede che gli incrementi patrimoniali siano imputati quale maggior reddito per intero nell’anno del sostenimento. Tuttavia, più razionalmente, il dettato del D.M. 24.12.2012 prevede che gli investimenti non vadano valutati per l’intero ammontare della spesa, ma al netto sia del mutuo o del finanziamento ottenuto ad esempio per l’acquisto di un immobile, sia dei disinvestimenti effettuati nell’anno accertato e nei quattro precedenti.
Un’ultima osservazione in merito al funzionamento del redditometro concerne la condizione oggettiva in base alla quale gli uffici possano procedere ad un accertamento. Come è stato correttamente osservato (Fiaccadori, “Il calcolo dello scostamento rilevante nell’accertamento sintetico”, Il Fisco, 37/2012), sebbene la norma testualmente preveda che “il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato”, dal tenore letterale e nell’ottica di colpire gli scostamenti più significativi, sarebbe corretto calcolare lo scostamento del 20% diminuendo quello sinteticamente individuato dagli accertatori e verificare se il risultato così ottenuto rientra o meno nella forbice consentita. Tuttavia la prassi consolidata degli uffici opera calcolando la percentuale di scostamento del 20% sul reddito dichiarato, così che si ottiene uno scarto ammesso inferiore perché la base di calcolo è un reddito dichiarato (generalmente) minore rispetto al reddito accertabile.
Si è parlato di redditometro quale strumento di compliance, un incentivo a che il contribuente dichiari un reddito coerente con la capacità di spesa manifestata. Ma la realtà si dimostra ben diversa. Se si considera che - oltre alle spese effettivamente sostenute, i cui dati sono già in possesso dell’anagrafe tributaria - il fisco considererà principalmente medie statistiche, riferite a nuclei familiari individuati in base alle sole informazioni a disposizione e in riferimento solamente a 5 macroaree territoriali, incapaci di rappresentare le numerose microrealtà italiane, è evidente che il redditometro non sarà assolutamente in grado di fotografare in modo automatico la posizione fiscale di ciascun contribuente. Da qui la preoccupazione dovuta al rischio che il redditometro individui come redditualmente incompatibili un elevato numero di soggetti, tanto che si è arrivati a parlare di stato di polizia fiscale.
Esclusione dei pensionati, franchigia di 12000 € e controlli numericamente limitati: queste le contromisure prese in questi giorni dall’Amministrazione finanziaria per frenare le reazioni e tranquillizzare i contribuenti con redditi modesti. Nello specifico, con il comunicato stampa del 20 gennaio l’Agenzia delle Entrate ha precisato che “i pensionati, titolari della sola pensione, non saranno mai selezionati dal nuovo Redditometro”. Inoltre ha confermato quanto espresso nei giorni passati, “ossia che già in fase di selezione, le posizioni con scostamenti inferiori a 12 mila euro non saranno prese in considerazione”. Questo sembra il minimo, se si considera che in base alla Convenzione annuale con il Ministero dell'Economia, l'Agenzia delle Entrate dovrà effettuare ogni anno 35 mila controlli utilizzando il redditometro. Questo perché “l'azione sarà efficace se diretta a individuare casi eclatanti e non di leggeri scostamenti tra reddito dichiarato e quello speso”.
È evidente che l’utilità e l’efficacia del redditometro dipenderanno dalla reale capacità di selezionare i soggetti sui quali incentrare l’azione di recupero. Certamente apprezzabile il progetto dell’amministrazione di assegnare un risk score generalizzato per ogni contribuente, sulla cui base verranno predisposte le liste selettive di contribuenti a rischio evasione per la campagna dei controlli 2013. Se è vero che il contribuente selezionato avrà ben due momenti di confronto con l’Amministrazione (invito a fornire informazione e il contraddittorio), è altrettanto vero che non è così semplice per tutti partecipare a questo confronto (basti pensare ad un contribuente medio che si può sentire intimidito dalla pretesa del fisco, non sapendo come difendersi nel momento in cui si vedrà attribuite spese che non ha sostenuto, non potendole giustificare con redditi inesistenti!). Quindi è fondamentale che il redditometro coinvolga il contribuente solo a ragion veduta e in presenza di un disallineamento quantitativamente e qualitativamente notevole, nel rispetto della reale forza economica dell’individuo.

Per ulteriori articoli in materia di redditometro potete consultare la sezione dedicata nel sito ACCERTAMENTO REDDITOMETRO

Nessun commento:

 
Copyright © 2016. sottovoce.360.
Design by Herdiansyah Hamzah. & Distributed by Free Blogger Templates
Creative Commons License