Una circolare del Ministero dell’Interno chiarisce che dopo l’entrata
in vigore del divieto di rinnovo tacito della polizza Rc auto, il
conducente può continuare a esibire temporaneamente il vecchio
certificato.
Niente multa per il conducente beccato a
circolare con il certificato e assicurazione scaduti entro i quindici
giorni successivi alla scadenza della polizza R.Cauto.
Lo chiarisce
una circolare emessa dal ministero dell’Interno che interpreta
l’articolo 22 del decreto legge 179/12, che, come è noto, ha modificato
il decreto legislativo 209/09 (codice delle assicurazioni private)
introducendo l’articolo 170-bis sull’esclusione del tacito rinnovo delle
polizze assicurative.
Come Giovanni D'Agata, fondatore dello “Sportello dei
Diritti”, aveva già evidenziato, il decreto in questione ha stabilito
che le compagnie assicurative possono stipulare contratti di
assicurazione obbligatoria Rc auto della durata di un anno che si
risolvono automaticamente alla loro scadenza naturale, con esplicito
divieto di rinnovo tacito.
La compagnia assicurativa ha l’obbligo
avvisare per tempo (con un preavviso di almeno trenta giorni) il
contraente della scadenza del contratto e, allo stesso tempo, mantenere
valida la garanzia prestata con la precedente assicurazione fino
all’effetto della nuova polizza, vale a dire fino al quindicesimo giorno
successivo alla scadenza del contratto stesso. Il conducente, in attesa
di sottoscrivere un altro contratto, potrà dunque continuare a esibire
certificato e contrassegno scaduti, durante questo periodo.
Prima
dell’entrata in vigore della nuova normativa, vi era l’obbligo di
verificare la continuità tra la validità di un contratto assicurativo ed
il successivo, consentendo così all’agente di polizia, nei casi di
mancata copertura assicurativa, di accertare l’illecito solo se vi era
stata disdetta del contratto o comunque mancanza di proroga automatica
della polizza.
Con le nuove disposizioni il beneficio della copertura
assicurativa per quindici giorni è esteso automaticamente a tutti,
rendendo superflua o addirittura inutile la verifica.
Sportello dei Diritti
Nessun verbale per chi circola entro i quindici giorni successivi dal termine di scadenza del contratto assicurativo
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