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Dal provvedimento sono esentati per il momento gli avvocati, che a differenza di tutte le altre categorie professionali non avranno l’obbligo di stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile.
La proroga per la professione forense è stata stabilita dalla legge 247/12 che all’articolo 12 ha delegato ad apposito regolamento del ministero della Giustizia l’indicazione di condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze. Resta l’obbligo per i legali che hanno già in essere una polizza di comunicarla al cliente (non è previsto l’obbligo di forma scritta) e all’Ordine di appartenenza. Il Guardasiggili dovrà procedere dopo aver «sentito» il parere del Cnf che sta provvedendo in merito come è possibile leggere con la circolare 14/2013, aprendo il confronto con i Consigli locali dell’Ordine.
Sportello dei Diritti
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