Anche la community sul web rientra nella nozione di «luogo pubblico»
ex articolo 660 Cp che consente un numero indeterminato di accessi. Da
approfondire la questione dei messaggi inviati solo in chat
Commette
molestie alla persona chi fa apprezzamenti a sfondo sessuale anche se
postati sulla bacheca “Fb” di una ragazza. Facebook è una gigantesca
piazza immateriale con oltre cento milioni di utenti nel mondo, che
comunicano in settanta lingue diverse: la community internet, dunque,
ben può rientrare nella nozione di «luogo pubblico» ex articolo 660 Cp.
Lo ha sancito la prima sezione penale della Corte di cassazione che, con
la sentenza 37596/14, pubblicata il 12 settembre. ha ritenuto fondato
le accuse nei confronti di un caporedattore del giornale che importuna
la collega con messaggi a sfondo sessuale. In particolare gli
apprezzamenti sul seno della giovane, sono così pesanti che la costringe
a cambiare stile nell’abbigliamento. Le molestie avvengono dal vivo, e
non c’è dubbio che la redazione di un quotidiano come luogo aperto al
pubblico rientri nella fattispecie della norma incriminatrice ex
articolo 660 Cp. Solo la prescrizione salva da un mese di arresto Ma
idem vale per gli apprezzamenti volgari sul corpo della collega postati
sulla bacheca della ragazza. In realtà non è chiaro se i petulanti
messaggi hot provenienti da un fake, dietro cui si celava lo stesso
caporedattore sotto psuedonimo, siano stati davvero pubblicati sulla
pagina della giornalista visibile a tutti oppure soltanto in chat e
nella casella di posta elettronica associata al profilo facebook. E si
tratta di una questione che nella specie la Corte d’appello avrebbe
dovuto comunque approfondire. In ogni caso la Suprema corte offre
indicazioni valide nella generalità dei casi: quando la norma sulle
molestie è stata scritta, certo il legislatore non poteva immaginare che
un giorno sarebbero nati i social network, ma la piattaforma online
deve comunque essere considerata una forma di aggregazione che rientra
nella tradizionale nozione di comunità sociale; insomma: le frasi
pesanti e volgari postate sul profilo ben possono integrare la
contravvenzione ex articolo 660 Cp. La configurabilità del reato,
quindi, non scaturisce dall’assimilazione della comunicazione telematica
a quella telefonica, che pure è espressamente citata dal codice penale.
Secondo
Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”
,un’ulteriore sentenza che pone un fondamentale tassello nella tutela
dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici anche in termini di
ristoro dei gravi pregiudizi subiti in conseguenza di condotte
antigiuridiche, quali le molestie sessuali, ritenute gravi anche dal
punto di vista sociale.
Facebook e Social network. E' reato contro la persona l'apprezzamento sessuale postato in bacheca
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